Ordinanza n. 146 del 1983

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ORDINANZA N. 146

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1976 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mori Bianco e l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1977.

Visti l'atto di costituzione di Mori Bianco e dell'ENASARCO e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Rilevato che il Pretore di Firenze, con ordinanza 30 ottobre 1976, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione;

considerato che la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39 legge n. 12 del 1973 é stata dichiarata non fondata con sentenza 24 maggio 1977, n. 112, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sulla base di considerazioni che escludono pure il contrasto della stessa norma con l'art.38, comma secondo, della Costituzione;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) sollevata dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.

Leopoldo ELIA -  Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 31/05/1983.